Comprare un’abitazione con le agevolazioni prima casa significa accedere a un regime fiscale di favore che, se richiesto correttamente e mantenuto nel tempo rispettando alcune condizioni, riduce in modo significativo le imposte dovute al momento dell’acquisto; proprio perché il beneficio è rilevante, la normativa pretende requisiti precisi (sia sull’acquirente sia sull’immobile) e impone alcune dichiarazioni obbligatorie nell’atto notarile, oltre a prevedere casi tipici di decadenza se gli impegni non vengono rispettati. Le regole di base sono riassunte in modo chiaro dall’Agenzia delle Entrate, che rappresenta il riferimento ufficiale più pratico e autorevole.

I vantaggi: perché conviene acquistare con le agevolazioni prima casa

Il vantaggio principale è pagare meno imposte al rogito, con differenze che possono essere consistenti soprattutto quando l’imposta principale è proporzionale (cioè calcolata in percentuale sul valore imponibile).

  • Se compri da un privato (o da impresa con vendita esente IVA): con l’agevolazione prima casa l’imposta di registro scende al 2% (anziché 9% in via ordinaria), mentre imposta ipotecaria e catastale sono in misura fissa. L’Agenzia delle Entrate riepiloga questo schema nelle pagine “L’acquisto di una casa: le imposte”, specificando anche il minimo dell’imposta di registro proporzionale.
  • Se compri da impresa con vendita soggetta a IVA: il beneficio prima casa (quando applicabile) comporta IVA agevolata e imposte di registro/ipotecaria/catastale in misura fissa secondo quanto riepilogato nelle guide e nelle schede dell’Agenzia.

In termini pratici, queste riduzioni possono incidere sia sul costo “una tantum” del rogito sia sulla pianificazione finanziaria complessiva (anticipo, mutuo, liquidità residua), ed è uno dei motivi per cui, in un percorso di acquisto ben impostato, la verifica dei requisiti prima casa dovrebbe avvenire prima di fare proposte vincolanti o di fissare la data dell’atto.

Requisiti necessari: cosa serve per ottenere le agevolazioni prima casa

Le condizioni si dividono in requisiti sull’immobile e requisiti sull’acquirente.

1) Requisiti dell’immobile: deve essere “non di lusso” e rientrare tra quelli ammessi
Le agevolazioni prima casa non si applicano all’acquisto di abitazioni considerate di lusso secondo la classificazione catastale, e quindi sono escluse le categorie:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile)
  • A/8 (abitazioni in ville)
  • A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio storico o artistico)

Questo elenco è riportato espressamente dall’Agenzia delle Entrate nelle pagine “Agevolazioni per l’acquisto della prima casa” e “Immobili ammessi all’agevolazione”.

Le pertinenze: si possono agevolare anche box, cantine e simili, ma con limiti precisi.
Le agevolazioni possono estendersi anche alle pertinenze dell’abitazione (anche acquistate con atto separato), purché rientrino nelle categorie catastali:

  • C/2 (magazzini e locali di deposito, ad esempio cantina/solaio)
  • C/6 (autorimesse, posti auto, box)
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte)

il beneficio è ammesso “limitamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria”

2) Requisiti dell’acquirente: cosa non devi possedere e quali impegni devi rispettare

Qui si concentrano la maggior parte dei controlli e delle cause di errore, perché l’acquirente deve poter dichiarare (e mantenere nel tempo) determinate condizioni. In sintesi, per chiedere l’agevolazione prima casa devi rientrare in queste situazioni:

  1. Non devi essere titolare, nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che stai comprando, di diritti reali su un’altra casa di abitazione (ad esempio proprietà, usufrutto, uso o abitazione).
  2. Non devi avere già acquistato con i benefici prima casa un’altra abitazione su tutto il territorio nazionale, salvo i casi in cui la normativa consente di “riottenere” il beneficio vendendo l’immobile pre-posseduto entro un certo termine (ne parliamo nel dettagli nei prossimo capitolo).
  3. Devi rispettare la regola della residenza (o dell’attività lavorativa) legata al Comune in cui si trova l’immobile, con un impegno temporale preciso.

3) Dove deve trovarsi l’immobile e la regola dei 18 mesi per la residenza
Il principio di base è che l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente:

  • ha già la residenza, oppure
  • si impegna a trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto, oppure
  • (in alternativa) svolge la propria attività (caso previsto dalle regole richiamate nelle schede ufficiali)

L’obbligo dei 18 mesi è uno dei cardini dell’agevolazione: se al momento dell’acquisto non risiedi nel Comune in cui compri, la volontà di trasferire la residenza entro 18 mesi deve risultare dall’atto e poi deve essere rispettata, perché in caso contrario si può incorrere nella decadenza.

Due eccezioni importanti

  • Forze armate e Forze di polizia: per questo personale non è richiesta la condizione della residenza nel Comune dove si trova l’immobile acquistato con i benefici prima casa; è un’eccezione esplicitata dall’Agenzia e richiamata anche su portali istituzionali del MEF.
  • Cittadini italiani residenti all’estero (AIRE): esistono regole specifiche e una prassi interpretativa articolata (anche recente) su come applicare i requisiti territoriali/collegamento con l’Italia, che l’Agenzia tratta attraverso risposte a interpello e documentazione di prassi; in caso di residenza estera conviene impostare la pratica con particolare attenzione già in fase di proposta, perché spesso il punto critico non è l’immobile ma la corretta formulazione delle dichiarazioni e del presupposto soggettivo.

La novità da conoscere: il termine esteso per vendere l’immobile già posseduto senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto

Un aspetto molto importante da verificare e da gestire è questo: se al momento del nuovo acquisto con agevolazioni prima casa possiedi già un’abitazione acquistata con la stessa agevolazione, la normativa consente comunque di chiedere il beneficio sul nuovo acquisto a condizione di vendere l’immobile pre-posseduto entro un termine. Recentemente questo termine è stato esteso da uno a due anni. Nel dettaglio: l’estensione da uno a due anni del limite temporale per rivendere l’immobile pre-posseduto senza decadere dal beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2025, si applica non solo agli atti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2025, ma anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non era ancora decorso il vecchio termine di un anno. Ad esempio, chi ha acquistato la prima casa il 25 giugno 2024, impegnandosi a rivendere quella già posseduta entro un anno (25 gennaio 2025), può provvedere fino al 25 giugno 2026.

Attenzione alla decadenza: quando si perdono le agevolazioni prima casa

La decadenza è il punto più delicato, perché comporta il recupero delle imposte “non pagate” (differenza tra regime ordinario e agevolato) e le conseguenze previste dalla normativa; per questo è utile che chi compra sappia in modo chiaro quali comportamenti la fanno scattare, così da evitare errori costosi. Secondo l’Agenzia delle Entrate, si decade dai benefici se:

  • le dichiarazioni rese in atto risultano non veritiere;
  • non si trasferisce la residenza entro 18 mesi quando dovuto;
  • si vende o dona l’immobile prima di 5 anni dall’acquisto senza riacquistare, entro i termini previsti, un’altra abitazione da destinare a propria abitazione

 Cosa bisogna fare “in pratica”: dichiarazioni nell’atto e controlli da fare prima del rogito

Dal punto di vista operativo, per ottenere correttamente l’agevolazione “prima casa” è fondamentale arrivare al rogito con una verifica già fatta su tre livelli:

  1. Verifica catastale dell’immobile (esclusione A/1, A/8, A/9; pertinenze e loro categorie)
  2. Verifica della posizione dell’acquirente (assenza di diritti reali nel Comune; assenza di precedente “prima casa” nazionale salvo vendita entro il termine; regola residenza/attività)
  3. Redazione corretta delle dichiarazioni in atto: perché molte cause di decadenza derivano non da “mala fede”, ma da dichiarazioni formulate in modo errato o senza considerare situazioni particolari (comunione legale, quote, usufrutto, acquisti precedenti, pertinenze plurime, residenza estera).

Agevolazioni “prima casa” anche in successione e donazione
È utile sapere che esiste un trattamento di favore “prima casa” anche per successioni e donazioni: in questi casi, al ricorrere dei requisiti, si applicano regole agevolative sulle imposte ipotecaria e catastale (in misura fissa), come indicato dalla Agenzia delle Entrate.

Checklist: requisiti essenziali per le agevolazioni prima casa

Ecco una rapida checklist per verificare di avere tutti i requisiti necessari per acquistare una casa usufruendo delle agevolazioni prima casa:

  • Immobile non in categoria A/1, A/8, A/9.
  • L’immobile è nel Comune in cui risiedi, oppure trasferirai la residenza entro 18 mesi.
  • Non possiedi nel medesimo Comune altri diritti reali su abitazione che impediscano il beneficio.
  • Non hai già una “prima casa” agevolata in Italia, salvo vendita dell’immobile pre-posseduto entro il termine previsto.
  • Pertinenze agevolabili solo se C/2, C/6, C/7 e una per categoria.

Attenzione alle ipotesi di decadenza (mendacità, residenza non trasferita, vendita entro 5 anni senza riacquisto nei termini).