Una delle domande più frequenti da parte di chi si sta avvicinando ad una transazione immobiliare “favorita” da un agente, è chi sia tenuto a pagare la provvigione del mediatore, e quando scatti questo obbligo.
Considerato che su questo tema le informazioni non sono sempre chiare e trasparenti come invece l’acquirente e il venditore dovrebbero pretendere, abbiamo cercato di correre ai ripari fornendo una piccola guida di pratica consultazione.
A pagare la provvigione sono entrambe le parti
Il primo elemento che merita un chiarimento è il fatto che a pagare la provvigione dell’agente immobiliare sono entrambe le parti. Partendo da tale spunto, però, mediatore, acquirenti e venditori potranno ben stabilire in completa autonomia importi e modalità di corresponsione della remunerazione.
Non è raro, per esempio, leggere degli annunci di agenzie immobiliari nelle quali si “esenta” dal pagamento della provvigione la parte acquirente. Non è una regola precisa, però, bensì una precisa strategia promozionale dell’agente immobiliare. Se nulla è stabilito dalle parti, invece, una cosa è certa: la provvigione deve essere corrisposta sia da chi compra, sia da chi vende.
A quanto ammonta la provvigione dell’agente immobiliare
Così come le parti sono lasciate sostanzialmente libere di valutare in che modo poter regolamentare su chi ricada l’onere di corresponsione dell’agente, così le parti sono altresì lasciate libere di negoziare l’importo della provvigione, stabilita solitamente in una percentuale del valore di compravendita dell’immobile.
Pertanto, contrariamente a qualche informazione inesatta che è ancora oggi possibile riscontrare online, non esiste alcuna fonte normativa che indichi una rotta in questo senso, né un livello minimo di provvigione che deve essere rispettato.
Per quanto riguarda invece il momento in cui occorre corrispondere la provvigione, si può dedurre dalle norme di legge come l’obbligo decorra dal momento in cui il mediatore svolge positivamente il proprio ruolo e, dunque, quando favorisce la conclusione di un affare. Non è peraltro necessario che l’affare sia realmente concluso (ad esempio con la stipula dell’atto di compravendita immobiliare), ma solamente che tra le parti venga a sorgere un vincolo giuridico che le induce, in data futura, a concludere la compravendita (dunque, è sufficiente un preliminare o un compromesso).
E se l’agente non è iscritto al ruolo?
Nella nostra agenzia potrai trovare tutta la competenza e la professionalità che le tue esigenze di concludere una buona operazione immobiliare meritano. Tuttavia, potresti non trovare le stesse qualità altrove e… proprio per questo vogliamo concludere questo breve approfondimento con un piccolo appunto da tenere a mente nel momento in cui si dovesse avere – purtroppo – a che fare con un operatore che dichiara di essere un agente immobiliare, senza tuttavia esserlo formalmente.
Ebbene, come supportato da recente orientamento giurisprudenziale di Cassazione oramai concorde, non scatta alcun obbligo di pagamento della provvigione al mediatore se costui non è iscritto in ruolo e, dunque, sta agendo senza la professionalità che l’iscrizione all’albo dovrebbe accertare. Un importante riconoscimento delle qualità e delle capacità di un “vero” agente immobiliare e, per chi ha avuto la sventura di fruire dei “servizi” di un mediatore non abilitato, una buona carta da giocare per slegarsi da questa relazione non professionale senza alcun tipo di pregiudizio economico.